Aiuti Covid-19
22 dicembre 2020
Aiuti Covid-19 interamente detassati nel rispetto della Comunicazione UE
È ormai passato quasi un anno dall’inizio dell’emergenza Covid-19, un anno caratterizzato dall’emanazione di numerosi Decreti legge, a partire dal “Cura Italia”, D.L. n. 18/2020, seguito dal Decreto “Liquidità”, D.L. n. 23/2020, dal Decreto “Rilancio”, D.L. n. 34/2020, ed ancora dal Decreto “Agosto”, D.L. n. 104/2020, per finire con i quattro Decreti “Ristori”, questi ultimi ora convertiti in un’unica Legge.
Questa incessante produzione di norme ha determinato lo stratificarsi nel tempo di disposizioni non sempre chiare e spesso soggette a correttivi in sede di conversione in legge; tra questi, talvolta, l’inserimento solo in seconda battuta della precisazione dell’irrilevanza ai fini fiscali di questa o quella misura di sostegno.
A porre un punto fermo, almeno su questo aspetto di fondamentale importanza, interviene ora l’art. 10-bis del Decreto “Ristori”, che nella sua formulazione finale post conversione prevede la totale detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza Covid-19, ponendo tuttavia quale condizione essenziale il rispetto dei limiti e delle condizioni fissate in materia di aiuti Covid in sede UE, come meglio approfondito nel seguito.
Detassate le misure di sostegno introdotte in sede di emergenza Covid-19
Come si è detto in premessa, è stato posto un punto fermo alla problematica della rilevanza fiscale dei sostegni concessi in periodo emergenziale. L’art. 10-bis del Decreto “Ristori”, post conversione, prevede che i contributi e le indennità, di qualsiasi natura, spettanti agli esercenti arte, impresa o professione e lavoratori autonomi, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19:
-- non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
- non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986.
La disposizione precisa, fornendo un ulteriore elemento di discernimento tra aiuti rientranti e non rientranti nella previsione normativa, che ai fini della detassazione deve trattasi di aiuti diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza Covid-19.
La disposizione si applica ai contributi e le indennità, come sopra delineati, da chiunque erogati ed indipendentemente dalla modalità di fruizione e contabilizzazione.
Viene quindi stabilito un principio generale di “irrilevanza ai fini fiscali” degli aiuti Covid, principio che si applica sia agli aiuti di provenienza statale (qualunque sia l’ente erogatore), che agli aiuti di provenienza regionale o comunale, casse di previdenza, ecc.
Quali aiuti rientrano nella previsione di detassazione
L’introduzione del principio di carattere generale di detassazione degli aiuti Covid-19 fa sì che non occorra più verificare puntualmente per ciascuna tipologia di aiuto se la norma preveda o meno l’irrilevanza ai fini fiscali del sostegno concesso, e in quali termini; è sufficiente verificare che si tratti di una forma di aiuto/sostegno che non era prevista prima del Covid e che è stata introdotta in ragione dell’emergenza in corso.
A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si ricordano le principali misure sinora adottate:
- Indennità INPS gestione AGO
(Artigiani e Commercianti), Indennità INPS Gestione Separata D.L. “Cura Italia”, n. 18/2020 (I “600 euro” riconosciuti dall’INPS nel mese di marzo e poi in seguito rinnovati, nel rispetto di determinate condizioni, anche per il mese di aprile e, solo per Gestione Separata, anche per maggio nella misura di 1.000 euro);
- Indennità Covid-19 riconosciuta agli iscritti alle casse professionali, ai lavoratori dello spettacolo, ai venditori porta a porta (D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, e successivi);
Contributo a fondo perduto ex art. 25, D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, e “riedizione” del contributo prevista dai Decreti “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-quater” (questi ultimi ora convertiti in unica Legge);
- Contributo a fondo perduto “centri storici” - D.L. “Agosto”, n. 104/2020, art. 59;
- Contributo a fondo perduto “ristorazione” - D.L. “Agosto”, n. 104/2020, art. 58;
- Contributo a fondo perduto agenzie di viaggio e tour operator - D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, art. 182;
- Credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda, ex art. 65, D.L. n. 18/2020 (botteghe e negozi) e ex art. 28, D.L. n. 34/2020 (a sua volta modificato ed ampliato ad opera dell’art. 77 del D.L. “Agosto”, n. 104/2020, e ulteriormente ripreso dai Decreti “Ristori” e “Ristori-bis” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, a favore dei contribuenti colpiti dalle misure restrittive dell’autunno/inverno);
- Credito d’imposta sanificazione e DPI, ex art. 125 D.L. “Rilancio”, n. 34/2020, la cui seconda tranche, derivante dal rifinanziamento operato in sede di D.L. “Agosto”, n. 104/2020, è stata solo da pochi giorni resa disponibile per l’utilizzo in compensazione con modello F24 e la cessione a terzi a seguito del Provvedimento AdE Prot. n. 2020/381183 del 16 dicembre 2020;
- Credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro, ex art. 120 D.L. “Rilancio”, n. 34/2020;
- Contributi a fondo perduto erogati dagli enti locali a sostegno delle attività danneggiate dal Covid-19 (es. Bonus “Piemonte”).
Essenziale il rispetto dei limiti e delle condizioni UE
Altro aspetto di massima importanza presente nell’art. 10-bis qui in commento è il richiamo al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
È bene ricordare che ogni misura adottata per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’epidemia Covid-19 può essere stata concessa da ciascuna nazione solo nel rispetto delle condizioni concordate in sede europea.
Tali condizioni prevedono, in estrema sintesi, che l’aiuto non può essere concesso a favore del soggetto economico che fosse già in crisi prima dell’avvento del Covid-19, e più precisamente alla data del 31 dicembre 2019.
La Comunicazione UE fissa parametri ben precisi per l’individuazione dei soggetti in crisi, che come tali non possono risultare beneficiari dei sostegni, ed altresì fissa dei tetti massimi ai sostegni stessi.
Rivediamo il quadro d’insieme:
ogni soggetto può risultare beneficiario di aiuti Covid entro un valore massimo di 800.000 euro; l’aiuto non può essere concesso alle imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019. Per identificare le imprese in difficoltà occorre rifarsi alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Il Regolamento UE n. 651/2014 definisce impresa in difficoltà quella che rientra in almeno una delle seguenti condizioni:
a. Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della 2 diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della Direttiva n. 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
b.
Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c.
Qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d. Qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e.
Nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
L’art. 10-bis del Decreto “Ristori” convertito impone il rispetto della Comunicazione UE del 19 marzo, e successive modifiche.
Si tratta di un passaggio fondamentale, proprio con riferimento alla problematica definizione di impresa in difficoltà.
Con una modifica operata alla Comunicazione UE del 19 marzo 2020 in data 29 giugno 2020, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE in data 2 luglio 2020 (“Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” - Comunicazione della Commissione UE n. C 2020/218/03), il novero delle imprese da sottoporre alla verifica dello stato di crisi alla data del 31 dicembre 2019 si è notevolmente ridotto.
Con tale variazione, la Commissione UE ha reputato opportuno includere nel Quadro temporaneo degli aiuti di Stato tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se rientranti nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019. Quanto sopra a condizione che: non si tratti di imprese soggette a procedura concorsuale per insolvenza, ai sensi dei rispettivi diritti nazionali; non si tratti di soggetti che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio e che non abbiano rimborsato tali aiuti, oppure aiuti per la ristrutturazione e che siano ancora oggetto di piano di ristrutturazione.
Per la corretta individuazione dei soggetti che rientrano in questa previsione, occorre nuovamente rifarsi alle disposizioni UE, che definiscono micro e piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato annuo e/o bilancio annuale.

I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.

È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.