Blog Post

La rivalutazione dei beni e delle partecipazioni nel bilancio 2020

28 dicembre 2020

 Gli effetti sul bilancio d’esercizio e le conseguenze fiscali

Aspetti generali
L'art. 110, commi 1-7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto “Agosto”), consente alle imprese OIC adopter di procedere alla rivalutazione dei beni strumentali e delle partecipazioni qualificate risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Si tratta di un intervento normativo in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2426 c.c., che ha, come nel caso della sospensione degli ammortamenti, contenuta nello stesso provvedimento, l’obiettivo di ridurre, o quantomeno lenire, gli effetti negativi sui bilanci dell’esercizio 2020, determinati dai lunghi periodi di inattività delle aziende a causa del primo e del secondo lockdown.
Due sono le caratteristiche che contraddistinguono la rivalutazione contenuta nel decreto “Agosto”: la possibilità di rivalutare anche ai soli fini civilistici, senza pagamento di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP pari al 3 per cento; la possibilità di rivalutare anche un singolo bene, senza l’obbligo di dovere rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria.

Soggetti interessati
I soggetti che possono effettuare la rivalutazione agevolata sono: le società di capitali residenti, gli enti pubblici e privati e trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, anche se in contabilità semplificata; gli enti pubblici e privati non commerciali residenti, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate; le persone fisiche non residenti, relativamente ai beni appartenenti alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Beni rivalutabili
Possono essere oggetto della rivalutazione agevolata sia i beni di impresa, che le partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento, che risultino in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio precedente a quello nel quale viene effettuata l’operazione.
La rivalutazione agevolata deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Pertanto: per le imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare, la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;
per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, la rivalutazione potrà essere effettuata nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Dal beneficio rimangono espressamente esclusi: i beni-merce; i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing riscattati nell’esercizio in corso;
le partecipazioni per le quali non sussiste il rapporto di controllo o di collegamento in maniera ininterrotta e che sono iscritte in bilancio nell'attivo circolante; i beni strumentali acquistati durante l'esercizio 2020; le partecipazioni acquistate o che hanno maturato i requisiti per essere iscritte fra le immobilizzazioni quali partecipazioni di controllo e di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., solo durante l'esercizio 2020.
Possono essere oggetto di rivalutazione anche le immobilizzazioni immateriali che siano oggetto di tutela giuridica, quali brevetti, licenze, marchi e diritti d'autore, mentre sono esclusi gli oneri pluriennali, quali i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e l'avviamento.
A differenza della rivalutazione ordinaria (art. 12-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; art. 1, commi 696-704, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; D.M. 19 aprile 2002, n. 86; D.M. 13 aprile 2001, n. 162), prevista per categorie omogenee di beni, la rivalutazione agevolata contenuta nel decreto “Agosto” può essere effettuata distintamente per ciascun bene, a nulla rilevando la circostanza che siano già stati completamente ammortizzati.

Criteri di rivalutazione
Il testo dell’art. 110 non prevede particolari formalità per procedere alla rivalutazione, ma si limita a rammentare che il limite massimo della rivalutazione è individuato dall’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nei valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento:
- alla loro consistenza;
- alla loro capacità produttiva;
- all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa;
- ai valori correnti ed alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si possono utilizzare sia il criterio del valore d’uso, che il criterio del valore di mercato.
La definizione di questi due criteri è rinvenibile dalla lettura dell’OIC 9, che tratta le svalutazioni per perdita di valore delle immobilizzazioni. In particolare, l’OIC 9, nei paragrafi da 22 a 28, definisce il valore d’uso come “il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di flussi di cassa”. Questo valore, com’è comprensibile, non è di facile determinazione per le piccole aziende, che non possiedono un’organizzazione amministrativa in grado di determinare correttamente i flussi di cassa attesi dai singoli beni. Pertanto, risulterà certamente più agevole utilizzare il secondo criterio, quello del “valore di mercato” o del fair value, definito dal par. 21 dell’OIC 9 come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un bene (materiale e/o immateriale) in una regolare transazione tra operatori indipendenti alla data di valutazione.
L’operazione rappresenta l’ultima operazione dell’anno e, pertanto, il calcolo degli ammortamenti dovrà essere eseguito prima della rivalutazione, con la conseguenza che l'operazione di rivalutazione non impatterà nel conto economico del 2020, bensì solamente nello stato patrimoniale.
La norma non prevede alcun obbligo di fare predisporre una perizia, ma non bisogna dimenticare il fatto che la rivalutazione determina, attraverso un artifizio meramente contabile, un miglioramento della struttura patrimoniale dell’azienda e, di conseguenza, una progressione nel rating di affidabilità verso i terzi ed il ceto bancario.

Sarà, pertanto, opportuno documentare i criteri adottati in modo inequivocabile e non strumentale e, per le società di capitali, motivare le scelte fatte nella nota integrativa.

Le tecniche di rivalutazione
La rivalutazione del bene non ne comporta la modifica della vita utile e può essere eseguita adottando tre distinte modalità contabili per come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 162/2001, espressamente richiamato nell’art. 110 del D.L. n. 104/2020:

rivalutazione del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento;
rivalutazione del solo costo storico;
riduzione del fondo di ammortamento.
Delle tre opzioni contenute nel D.M. n. 162/2001, l'unica tecnica contabile al fine di mantenere inalterata la vita utile residua del bene è quella di rivalutazione sia del costo storico, sia del fondo di ammortamento.

Metodi di contabilizzazione
Il contribuente che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati, iscrivendo in contropartita in una “riserva di rivalutazione ex art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020”.
La riserva di rivalutazione così generata, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 13 della legge n. 342/2000, rientra, all’interno del patrimonio netto, tra le riserve cd. “disponibili” e, quindi, sia per la copertura delle perdite, sia per l’aumento del capitale sociale.
La riserva è disponibile per la copertura perdite, ma la norma pone un preciso “vincolo”, in quanto non è possibile procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non sia stata reintegrata, ovvero la sua riduzione non sia stata deliberata dall’assemblea straordinaria.
Per quanto attiene al vincolo di non distribuibilità degli utili che si formeranno negli esercizi successivi, si precisa che si potrà procedere alla distribuzione degli utili generati in esercizi successivi a quello di utilizzo della riserva a copertura delle perdite, solo se la società abbia previamente reintegrato la riserva stessa nella misura originaria.
In alternativa al reintegro della riserva, come detto, la società può procedere alla riduzione della riserva di rivalutazione con delibera dell’assemblea straordinaria, pure in deroga alle disposizioni dell’art. 2445, commi secondo e terzo, c.c. (tali disposizioni si riferiscono all’ipotesi di riduzione del capitale sociale e prevedono che l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci deve contenere le ragioni e le modalità della riduzione, e comunque la delibera di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, purché, entro tale termine, nessun creditore sociale abbia fatto opposizione).
Nel caso in cui non si volessero affrancare fiscalmente gli effetti della rivalutazione, la riserva appositamente costituita sarà in sospensione d’imposta, soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione ai soci.

La fiscalità differita
La rivalutazione nasce come rilevazione esclusivamente civilistica e, ove il contribuente lo ritenga opportuno, come anticipato in premessa, l'art. 110, comma 4, del D.L. n. 104/2020, può attribuire rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione, con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell’IRES/IRPEF ed IRAP del 3 per cento sui maggiori valori.
In tale caso, già a partire dall'esercizio successivo a quello in cui avviene la rivalutazione, gli ammortamenti calcolati sui valori rivalutati saranno deducibili ai fini fiscali, mentre per eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni rivalutati gli effetti fiscali si produrranno solamente a partire dal 2024.
Nell'ipotesi in cui la società decida di rivalutare i beni d'impresa ai soli fini civilistici, il punto 21 del documento OIC 7 precisa che si determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.
Alla data della rivalutazione, la società dovrà iscrivere le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, saranno riversate al conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l’ammortamento, la cessione del bene o la sua successiva riduzione per perdita di valore.
E' opportuno osservare che l'obbligo di “prelevare” le imposte differite (da iscrivere nel fondo imposte differite) dalla riserva di rivalutazione penalizza le società che intendono rivalutare i beni d'impresa ai soli fini civilistici, in quanto la riserva non sarà pari alla rivalutazione eseguita, bensì sarà ridotta di un importo pari al 24 per cento per l’effetto IRES e al 3,9 per cento per l’effetto IRAP.

Gli effetti indesiderati
A margine delle problematiche affrontate nei paragrafi precedenti, vale la pena riflettere anche sugli effetti indesiderati, che la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni potrebbe avere sul calcolo per la verifica dei presupposti dell’applicazione del regime per le società di comodo.
A tale proposito, la circolare dell’Agenzia delle entrate 4 maggio 2007 , n. 25/E, afferma che i valori da assumere ai fini della verifica del “test di operatività” per le società, coincidono con quelli fiscalmente rilevanti.
Posto che la rivalutazione con affrancamento fiscale avrà effetto sin dall’esercizio 2021, sarà bene tenere conto, con debito anticipo, anche degli effetti che il valore incrementale attribuito ai vari beni potrebbe determinare sulla relativa dichiarazione dei redditi (Cass., ord. 19 agosto 2020, n. 17371 ).

Conclusioni
Gli effetti analizzati in precedenza devono fare riflettere sull'opportunità di attribuire anche valenza fiscale alla rivalutazione, tenendo conto che la misura dell'imposta sostitutiva è particolarmente ridotta e si evita in tale modo, tra le altre cose, di “erodere” una parte della riserva, fermo restando l'obbligo di riduzione per la misura dell'imposta sostitutiva del 3 per cento.

Ulteriore elemento di vantaggio da tenere in considerazione riguarda la possibilità di rateizzare in tre rate annuali l'imposta sostitutiva, il che consentirebbe, quindi, di recuperare già parte del valore rivalutato con la deduzione delle quote di ammortamento.

Nella Legge di Bilancio 2021, attualmente al vaglio delle Camere, è previsto l’ampliamento delle categorie di beni contenuti nell’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, sui quali è possibile operare la rivalutazione.

La norma include tra i beni oggetto del decreto "Agosto" anche l'avviamento e le altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10%.

La bozza contiene anche la proroga al 2021 della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11%. 
14 settembre 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 luglio 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 luglio 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
Altri post
Share by: