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Credito d'imposta per nuovi investimenti

16 febbraio 2021

Condizioni per ottenerlo e come utilizzarlo

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi. La nuova agevolazione è simile a quella introdotta lo scorso anno dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), anche se, per molti aspetti, è indubbiamente più vantaggiosa della precedente. Per effetto della retroattività della legge n. 178/2020, le due agevolazioni “convivono” per parte del periodo d’imposta 2020.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Ai sensi dell’art. 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono beneficiare del nuovo credito d’imposta per investimenti le imprese e i professionisti residenti nel territorio italiano (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere:
- dalla loro forma giuridica;
dalla dimensione;
- dal settore economico di appartenenza;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Al contrario, ai sensi del comma 1052 , il credito d’imposta non spetta alle imprese:
- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. codice della crisi d’impresa) o ad altre leggi speciali, e quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quali:
- l’interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ai sensi del comma 1061, anche i professionisti possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” e non del credito d’imposta per investimenti nell’industria 4.0.
Periodi d’imposta agevolabili
Ai sensi dell’art. 1, comma 1051 , della legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta alle imprese che, dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2013, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, sia accettato l’ordine e siano stati pagati acconti nella misura almeno del 20 per cento del costo di acquisto), acquisiscano beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa o professionale.
Beni agevolabili
La condizione preliminare per la spettanza del beneficio fiscale è che l’investimento sia effettuato su beni:
- strumentali nuovi (ad esempio, acquistati in proprietà, acquisiti in leasing, ovvero realizzati mediante contratto di appalto);
- destinati a strutture ubicate in Italia.
Misura dei crediti d’imposta
Ai sensi dei commi 1054 e 1055, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli Allegati A e B alla legge n. 232/2016, acquistati:
a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che, entro il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari al 20 per cento del costo di acquisto), spetta un credito d’imposta nella misura del:
- 10 per cento, per investimenti fino ad un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino ad un limite di 1 milione di euro per i beni immateriali;
- 15 per cento, per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile (ad esempio, computer e stampanti).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6 per cento, fermi restando i limiti di investimento citati (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari al 20 per cento del costo di acquisto).
Sovrapposizione di norme anno 2020
Per il periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020, si assiste a una sovrapposizione di norme. Infatti, per gli investimenti “effettuati” in questo lasso temporale, in assenza di precisazioni normative e di diversi orientamenti dell’Agenzia, sarà possibile scegliere se applicare l’agevolazione di cui allalegge n. 160/2019 ovvero alla legge n. 178/2020. E’ da ritenere che, molto spesso, la scelta ricadrà sulla legge n. 178/2020, in quanto più favorevole, dato che prevede:
- aliquote di credito d’imposta maggiori (in particolare, per i beni destinati ad agevolare lo smart working);
- possibilità di compensazione del credito d’imposta più “veloce”.
Definizione di costo
Il costo del bene su cui commisurare il credito d’imposta è determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, quindi comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi (non capitalizzati) e delle spese generali.
Per gli investimenti in beni in leasing, si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il bene. In merito agli investimenti in leasing, il credito d’imposta spetta all’utilizzatore (per il quale non assume rilievo alcuno il prezzo di riscatto del bene).
Criteri di utilizzazione del credito d’imposta
Il credito investimenti introdotto dalla legge n. 178/2020 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:
- in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene;
- in unica quota annuale in capo ai soggetti con un ammontare di ricavi/compensi inferiore a 5 milioni di euro, per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
In sede di Telefisco 2021 è stato fornito un importante chiarimento, con riferimento al comportamento da adottare nel caso di incapienza dell’importo della rata di credito e possibilità di riporto a nuovo. Il caso proposto è stato il seguente: il credito di imposta ammonta a 900 euro, il quale è utilizzabile in compensazione in tre quote di 300 euro nel 2021, 2022 e 2023. Nel 2021, l'impresa utilizzerà il credito limitatamente all’importo di 250 euro per carenza di debiti fiscali e contributivi. È stato chiesto se l'eccedenza di 50 euro, potrà essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 euro di competenza di tale anno (totale compensazioni: 350 euro).

La risposta dell’Agenzia è stata positiva ed ha affermato che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte dell’importo del credito, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Riprendendo l'esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza di 50 euro, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 euro di competenza del 2022.

La norma non precisa a quale periodo d’imposta sia necessario fare riferimento per quantificare il limite di 5 milioni di euro di ricavi/compensi. E’ da ritenere che il periodo d’imposta da considerare sia il 2020, in quanto interessato dalla crisi economica.
Codice tributo
Con risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E, l’Agenzia ha stabilito che il codice tributo da utilizzare in compensazione nel modello F24 è il 6935.
Per anno di riferimento si deve intendere l’anno di entrata in funzione del bene.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame: non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES/IRAP; non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR; è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e dalla base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
Clausola antielusiva
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso ovvero destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, deve essere riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Condizioni per beneficiare del credito
Per espressa previsione normativa, la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
La norma non dispone se tali condizioni devono essere rispettate solo nel periodo d’imposta in cui l’investimento viene effettuato ovvero anche in quelli in cui il credito d’imposta è utilizzato in compensazione.
Inoltre, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 160/2019, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla legge n. 178/2020 .

L’Agenzia delle entrate, nelle risposte a istanza di interpello 5 ottobre 2020, n. 438 e n. 439, ha confermato che la mancata indicazione in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160/2019 determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, considerando l’attuale contesto economico, ha precisato le modalità per regolarizzare le fatture:
- fatture cartacee: il riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto, che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- fatture elettroniche: vi sono due possibilità: 
- la prima è di stampare la fattura, apponendo la predetta scritta indelebile, che dovrà essere conservata per i tempi dell’accertamento;
- la seconda è di procedere ad un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, in materia di inversione contabile, nella circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.
Considerazioni finali
1) I criteri di utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta di cui alla legge n. 178/2020 sono senza ombra di dubbio più favorevoli rispetto a quanto previsto dalla legge n. 160/2019 (in termini sia di percentuale di credito d’imposta, che di “velocità” di utilizzo in compensazione nel modello F24);
2) per il periodo d’imposta 2020, i due crediti d’imposta convivono in relazione al lasso temporale 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020. E’ da ritenere che il contribuente possa effettuare una scelta di convenienza e optare per l’agevolazione maggiore;
3) per il solo periodo d’imposta 2020, al fine di favorire il lavoro-agile, la legge n. 178/2020 prevede un’aliquota di credito d’imposta maggiorata per i beni materiali e immateriali utilizzati in tale forma di lavoro;
4) la L. 178/2020 dispone che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali ordinari.








14 settembre 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 luglio 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 luglio 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
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