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Corrispetivi elettronici

20 gennaio 2021

Obblighi e sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 i c.d. corrispettivi elettronici sarebbero dovuti entrare in vigore a pieno regime correlati da una serie di obblighi, quali l’aggiornamento di tutti i registratori telematici al nuovo tracciato telematico e l’avvio della lotteria degli scontrini. Negli ultimi giorni del 2020, invece, parte degli obblighi posti a carico dei soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 sono stati oggetto di rinvio, in forza di una serie di disposizioni che si sono rapidamente succedute in ordine temporale, generando confusione. A complicare ulteriormente il quadro, è intervenuta la riforma, disposta dalla Legge di Bilancio, del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Andiamo pertanto nel seguito a fare il punto della situazione, analizzando singolarmente ciascuna problematica.
La fine del periodo transitorio
Il primo aspetto sul quale accentrare l’attenzione è quello che ha visto, a partire dal 1° gennaio 2021, tramontare definitivamente la possibilità di avvalersi della c.d. “procedura transitoria” di gestione dei corrispettivi elettronici.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è stato reso obbligatorio:
- per i contribuenti con volume d’affari 2018 > 400.000 euro a partire dal 1° luglio 2019 (salvo gli esoneri temporanei disposti dal D.M. 10 maggio 2019);
- per tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (fatti salvi gli esoneri di carattere definitivo stabiliti dal D.M. 10 maggio 2019 e succ. modifiche), a partire dal 1° gennaio 2020.
Tuttavia, per quanto riguarda i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020, con il D.L. n. 34/2019 (Decreto “Crescita”) era stato previsto il c.d. “periodo transitorio” sino al 30 giugno 2020, poi prolungato al 31 dicembre 2020 ad opera dell’art. 140 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”).

Ciò ha consentito ai soggetti non ancora dotati di Registratore Telematico (e che non utilizzavano nemmeno la procedura AdE “Documento Commerciale On line”) di proseguire nella certificazione dei corrispettivi mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale, a condizione che venisse mantenuto in uso il registro dei corrispettivi ex art. 24 D.P.R. n. 633/1972 e che i corrispettivi giornalieri venissero poi trasmessi telematicamente, entro il mese successivo a quello di esecuzione delle operazioni, avvalendosi della c.d. “procedura transitoria” disponibile in piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Le disposizioni relative alla procedura transitoria non sono state ulteriormente prorogate, di conseguenza a partire dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzare scontrino / ricevuta fiscale; è obbligatoria l’emissione di documento commerciale e, nel caso di utilizzo di RT, la trasmissione dei dati entro 12 giorni dall’operazione (mentre nel caso di Documento Commerciale On Line all’atto dell’emissione del documento i dati sono immediatamente memorizzati nei server AdE, e pertanto null’altro dovrà essere ulteriormente trasmesso).

Il rinvio della lotteria degli scontrini
Dopo due successivi rinvii, il 1° gennaio 2021 era la data prevista per l’avvio della lotteria degli scontrini; tuttavia, è intervenuto un ulteriore rinvio - introdotto l’ultimo giorno utile - ad opera del c.d. Decreto “Milleproroghe”.
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 3, comma 9, rinvia infatti ad un provvedimento da emanarsi entro il 1° febbraio 2021 la definizione delle modalità tecniche di estrazione e la definizione dei premi della lotteria.
La ridefinizione del quadro della lotteria si è resa necessaria poiché con la manovra finanziaria, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1095, ne è stato modificato l’impianto, prevedendo che concorrano all’estrazione dei premi non tutti i documenti commerciali provvisti di codice lotteria, bensì solo quelli onorati in moneta elettronica.
Gli esercenti dispongono quindi di più tempo per adeguare gli strumenti in uso, anche alla luce di quanto disposto al successivo comma 10, che prevede uno slittamento all’operatività del portale della lotteria ai fini della segnalazione da parte dei consumatori a carico degli esercenti che rifiutano l’inserimento del codice lotteria.
Le segnalazioni saranno effettuabili solo a partire dal 1° marzo 2021, data che possiamo quindi identificare come quella entro la quale i contribuenti di cui all’art. 22 D.P.R. n. 633/1972 dovranno in definitiva farsi trovare pronti alla lotteria (salvo ulteriori rinvii).

Il rinvio dell’obbligo di aggiornamento dei registratori telematici al tracciato XML versione 7.0
Altro rinvio è quello disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020, che ha modificato (per l’ennesima volta) il Provvedimento 182017 del 28 ottobre 2016.
In estrema sintesi, prima di quest’ultimo rinvio, era previsto che entro il 1° gennaio 2021 tutti i Registratori Telematici in uso dovessero essere aggiornati, affinché la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri venisse effettuata secondo le specifiche tecniche nel tracciato XML versione 7.0.
Secondo quanto disposto dal Provvedimento n. 389405/2020, invece, i dati potranno continuare ad essere trasmessi fino al 31 marzo 2021 anche con il “vecchio” tracciato versione 6.0.
Entro il 1° aprile 2021, pertanto, i RT in uso dovranno obbligatoriamente essere aggiornati in modo tale che i dati dei corrispettivi vengano trasmessi secondo le specifiche tecniche “Tipi Dati Per I Corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020”.

La modifica del regime sanzionatorio
Ulteriore novità, a partire dall’anno 2021, è la revisione del regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio, art. 1, commi 1109-1115, a partire dal 1° gennaio 2021 non si rendono più applicabili le disposizioni pregresse, che richiamavano quelle precedentemente applicabili in materia di violazioni di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
Il nuovo regime sanzionatorio, a valere con riferimento alle violazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021, può essere sintetizzato come segue:
- per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione del corrispettivo o la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Se la mancata trasmissione discende dalla mancata memorizzazione (documento commerciale non emesso), la sanzione si applica una sola volta;
- in caso di reiterate violazioni continua ad applicarsi l’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
Pertanto, nel caso di quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese; se l’importo dei corrispettivi contestati supera 50.000 euro, la sospensione va da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Se l’omessa o tardiva trasmissione, o la trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri, non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione viene comminata in misura fissa, in misura pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
In caso di malfunzionamenti del RT è fatto obbligo di tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione; in caso di violazione di tale obbligo, se non constano omesse annotazioni, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Per l’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica di corrispettivi è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro; inoltre, se è accertata l’omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manometta o alteri gli strumenti di trasmissione telematica, o faccia uso di strumenti manomessi o alterati, o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Infine, si evidenzia che, ai sensi del comma 1114 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che interviene in modifica all’art. 13, comma 1, lett. b-quater), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento operoso, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri non è possibile ravvedere la sanzione laddove la violazione sia già stata constatata.
14 settembre 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 luglio 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 luglio 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
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