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Transazione fiscale

12 gennaio 2021

Le istruzioni del Fisco per le imprese in crisi

Come evidenziato dalla circolare n. 34/E/2020, la transazione fiscale è una procedura tra Fisco e contribuente, utilizzabile nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, con la quale si provvede al pagamento in misura ridotta e/o dilazionata dei debiti di natura tributaria sia privilegiati che chirografari.
Con tale istituto, il legislatore ha voluto superare, almeno in parte, il principio dell’indisponibilità del credito fiscale stante la necessità di proteggere altri interessi, quali la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali.

Gli interventi legislativi susseguitisi nel tempo hanno modificato l’impianto originale della procedura introdotta dall’art. 182-ter l. fall. tanto che attualmente è ammessa la falcidia, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, non solo dei debiti erariali gestiti dalle agenzie fiscali e dei loro accessori, ma anche di quelli relativi all’IVA e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.
L’ultima revisione legislativa ha poi consentito al Tribunale di procedere, in base ad una valutazione di maggior convenienza della proposta dell’imprenditore rispetto all’alternativa liquidatoria, all’omologa della proposta di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in caso di “mancanza di voto”, o “mancanza di adesione”, da parte dell’Amministrazione finanziaria qualora l’assenso di quest’ultima sia necessario ai fini del perfezionamento della procedura compositiva.

A tal fine, è stabilito che il Tribunale possa tener conto anche delle risultanze della relazione redatta dal professionista incaricato dell’attestazione: quest’ultima, in particolare, deve valutare, tra l’altro, proprio per i crediti tributari, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (ora, al fallimento).
I criteri da osservare per la valutazione della proposta
Dopo un excursus normativo e un interessante esame dei compiti del professionista attestatore, la circolare entra nel vivo della questione ed enuclea i principi che devono essere osservati dai diversi Uffici nella valutazione della proposta di trattamento dei crediti fiscali.

Fin da subito precisa che “il fulcro del procedimento argomentativo che porta a ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario deve essere incentrato sulla maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria”.

In tale ottica, evidenzia che gli Uffici devono comparare, nel caso del concordato preventivo, il pagamento proposto con la domanda di concordato e quanto ricavabile nell’alternativa liquidatoria; nello specifico segnala che, ai fini del confronto, occorre che l’attestazione del professionista riporti anche il maggiore apporto patrimoniale, rappresentato dai flussi o dagli investimenti generati dalla eventuale continuità aziendale o dall’esito dell’attività liquidatoria gestita in sede concordataria.

Se poi il commissario giudiziale rende un parere favorevole alla proposta di concordato e, conseguentemente, alla relativa proposta di transazione fiscale, l’eventuale diniego da parte dell’Ufficio dovrà essere sorretto da una puntuale motivazione che confuti in modo analitico, chiaro, oggettivo e verificabile, le conclusioni del Commissario stesso.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, la valutazione del trattamento dei crediti fiscali non è dissimile; anche in questa ipotesi, infatti, l’attestatore nella sua relazione deve tener conto non solo della veridicità dei dati aziendali e dell’attuabilità dell’accordo, con specifico riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, ma deve pur sempre valutare la convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria.

In sintesi, l’Ufficio è tenuto, dapprima, nel concordato preventivo, ad accertare che il trattamento fiscale proposto non sia deteriore rispetto agli altri creditori ugualmente garantiti (salvo che si tratti di creditori strategici) e successivamente, sia nel concordato preventivo che negli accordi di ristrutturazione, che sussista il requisito della maggior convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

Dovrà dunque tener conto “dei valori degli asset aziendali e dell’ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa”.
Nello specifico, partirà, per entrambe le procedure, dalle valutazioni esposte nel piano attestato dal professionista indipendente e, nel caso di concordato preventivo, anche dal parere 
attestato e verificato dal Commissario Giudiziale; potrà disattendere le rispettive risultanze solo se siano ritenute manifestamente non attendibili ovvero non sostenibili.

La condotta del proponente-contribuente
Di specifico rilievo in sede di valutazione della proposta è la condotta del contribuente, quando sia qualificata di natura distrattiva o addirittura come frode.
Tali attività potrebbero infatti incidere direttamente sulla veridicità dei dati oggetto della relazione dell’attestatore e/o del parere del commissario giudiziale causando una sottostima delle attività, una sovrastima delle passività o far emergere una sottrazione fraudolenta delle attività stesse.

Gli Uffici devono accertarsi, in particolare, che il contribuente, prima di attivare la procedura composizione della crisi non abbia:
“simulato la cessione di asset aziendali a soggetti correlati; compiuto atti liberali - come la remissione del debito - non giustificati da normali logiche di mercato, quale potrebbe essere la salvaguardia di specifici rapporti commerciali; perfezionato operazioni di riorganizzazione aziendale, finalizzate a trasferire artatamente nel proprio patrimonio personale poste dell’attivo, costruendo così una bad company da sottoporre alla procedura compositiva; utilizzato fatture per operazioni inesistenti allo scopo di creare costi a carico dell’impresa”.

In presenza di condotte di frode, la valutazione degli Uffici dovrà essere più estesa e non limitarsi ad esaminare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

È il caso, riportato dalla circolare, della proposta di un contribuente che abbia nel passato utilizzato false fatture ricevute da soggetti non residenti e poi avanzi un piano fondato sulla presenza di finanza esterna proveniente da uno Stato estero e la cui origine non sia adeguatamente documentata. Occorrerà, allora, che gli Uffici si assicurino che il soggetto finanziatore non sia collegato alla precedente frode, né sia comunque riconducibile alla sfera soggettiva del contribuente. Si vuole infatti evitare che il piano sotteso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione trovi fondamento nei frutti di disegni delittuosi, in precedenza realizzati dai soggetti che propongono la procedura transattiva.

La valutazione del tempo di dilazione del debito fiscale
Circa i tempi di dilazione previsti per il pagamento del debito fiscale, la circolare n. 34/E/2020 raccomanda di non tener conto di schemi generalizzati e dar massima attenzione alle caratteristiche specifiche di ogni fattispecie.

Se, da un lato, il maggior orizzonte temporale dà luogo a stime circa il pagamento caratterizzate da notevole incertezza, dall’altro, le caratteristiche dell’impresa, il patrimonio aziendale, la natura dell’attività dell’impresa potrebbero in realtà rendere affidabili le proiezioni anche a medio-lungo termine.

Così avviene, ad esempio, per le imprese parte di contratti attivi di lunga durata o che abbiano iniziato la commercializzazione o la produzione di beni protetti da brevetti registrati in grado di dar luogo a ricavi più che soddisfacenti nel tempo.

Dunque, non esiste una tempistica migliore applicabile a tutte le proposte circa la dilazione del pagamento dei debiti tributari: ogni proposta è a sé e come tale deve essere valutata proprio perché promana da un’impresa che ha proprie caratteristiche.

In altre parole, gli Uffici dovranno procedere secondo ragionevolezza ad accordi concretamente gestibili da parte del debitore; occorre infatti “evitare di subordinare il raggiungimento dell’intesa al rispetto di tempistiche e modalità di adempimento particolarmente onerose per il contribuente, che, alla luce della situazione economico-finanziaria in cui versa l’impresa, potrebbero risultare, di fatto, impossibili da rispettare”.


14 settembre 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 luglio 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 luglio 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
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