Misure legge di bilancio

15 gennaio 2021

Legge di Bilancio 2021: prorogate le misure di sostegno finanziario alle PMI e ai professionisti

Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), le misure straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI vengono prorogate al 30 giugno 2021. È previsto che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga, si utilizzino 500 milioni di euro per l’anno 2022, attraverso le risorse del Programma Next Generation EU. Da tale proroga sono, però, in parte escluse le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, che potranno beneficiare della garanzia del Fondo solo fino al 28 febbraio 2021. Tale scelta è legata all’obiettivo di una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle Mid Cap attraverso lo strumento “Garanzia Italia” di SACE. In proposito, va evidenziato che sarebbe necessario rendere strutturale l’estensione della copertura delle Mid Cap da parte del Fondo.
La crisi economica legata al Covid-19 è al centro, quindi, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178); sul fronte delle attività produttive si consolida e viene definita nell’art. 1, comma 244 , la proroga fino al 30 giugno 2021 dell’intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI, con l’obiettivo di favorirne l’accesso alle fonti finanziarie.

La legge n. 178/2020 prevede, attraverso l’art. 1, comma 246 , una dotazione aggiuntiva per il Fondo di garanzia di 4,5 miliardi di euro, che costituisce la dotazione finanziaria fino a tutto il 2026.

La legge di bilancio 2021 ha prorogato e potenziato alcune misure, che riguardano proprio la concessione dei finanziamenti alle imprese e, nello specifico, viene:
- prorogata la moratoria PMI fino al 30 giugno 2021. Ciò consente alle piccole e medie imprese di chiedere il congelamento delle rate di prestiti e mutui. La moratoria straordinaria, prevista dal decreto “Cura Italia” (art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), era già stata prorogata dal decreto “Agosto” (art. 65 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104);
- permesso il passaggio dal Fondo di garanzia PMI alla società Garanzia Italia di SACE. Dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2021, le imprese possono accedere allo strumento SACE ed ottenere garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in parte alla rinegoziazione ed al consolidamento di finanziamenti pre-esistenti.
Pertanto, fino al 28 febbraio, varrà una norma transitoria, che consente la progressiva migrazione delle imprese Mid Cap dal Fondo alla SACE. L’ammissione alla garanzia SACE delle PMI avviene alle stesse condizioni agevolate del Fondo, con copertura al 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro o di importo inferiore, in caso di capitale non rimborsato da eventuali finanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo PMI.

Altra novità in materia di garanzie sui finanziamenti riguarda la durata dei prestiti garantiti. Per i micro prestiti fino a 30.000 euro con garanzia di Stato al 100 per cento dal Fondo PMI, la durata del piano di ammortamento si allunga da 10 a 15 anni.

Inoltre, chi alla data del 1° gennaio 2021 risulta avere già ottenuto un finanziamento agevolato dal Fondo potrà chiedere l’estensione del piano di rientro, con adeguamento del tasso di interesse alla maggiore durata.

Riguardo al calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti entro 30.000 euro, la norma sancisce che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento concesso.

Per accedere alle misure, i potenziali beneficiari possono rivolgersi direttamente alla propria banca di fiducia (società di leasing o altro intermediario finanziario).

La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca, senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4-bis ex legge di conversione, reperibile nella sezione Modulistica del sito del Fondo do garanzia https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/).

L’Allegato 4-bis ex legge di conversione deve essere presentato alla banca o al Confidi, cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.

Sarà l’istituto, a sua volta, a richiedere il rilascio della garanzia al Fondo PMI, a fronte del finanziamento concesso per liquidità o investimento.

Il Fondo non interviene nella contrattazione diretta tra banca e cliente, ma, per quanto concerne la parte garantita dallo strumento pubblico, non possono essere acquisite dall’istituto finanziario garanzie reali, assicurative o bancarie.

La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però, vale solo se l’erogazione è stata effettuata non più di tre mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito, la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente. La sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia.

Più ampio l’intervento di Garanzia Italia
La decisione si rende necessaria non solo ai fini di una più razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziate a copertura dei medesimi, ma anche per alleggerire l’operatività del Fondo PMI che, per via dei decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto incrementare l’entità e rischiosità delle proprie esposizioni.

Viene, infatti, consentito alle imprese di impiegare la Garanzia Italia per accedere a prestiti finalizzati anche alla rinegoziazione/consolidamento di indebitamenti già esistenti, pur in presenza di alcune limitazioni:
- il finanziamento deve contemplare l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- il rilascio della garanzia deve determinare un minore costo e/o una maggiore durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Inoltre, la normativa specifica che l’erogazione, relativa alla quota destinata al consolidamento (o alla rinegoziazione) di finanziamenti concessi dai medesimi soggetti finanziatori, potrà non avvenire su apposito conto corrente, così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

In questa prospettiva di ampliamento dell’operatività di Garanzia Italia si inseriscono le previsioni di accesso da parte delle imprese ad uno strumento alternativo al finanziamento bancario, ed accessorio, quindi, alla garanzia sullo stesso, quale la cessione di credito pro soluto, che consentirebbe l’anticipazione dei flussi monetari relativi alla transazione commerciale.

“Mid Cap” e Garanzia Italia
La legge di bilancio 2021 interviene anche sulle misure a sostegno della liquidità delle Mid Cap (middle-size capitalization); anche se non esiste una definizione precisa di questa categoria di imprese nel nostro ordinamento finanziario, possiamo rifarci a quella fornita dalla normativa riferita al Fondo di garanzia, che le definisce “imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499”.

La legge di bilancio 2021, all’art. 1, comma 245 , tende a fare chiarezza sulla questione, prevedendo una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle Mid Cap sullo strumento Garanzia Italia SACE, riportando il Fondo di garanzia per le PMI alla sua naturale vocazione di strumento a supporto della liquidità di micro, piccole e medie imprese.

E’ indubbio che tale previsione sia di vasta portata, in quanto apre il Fondo per le piccole e medie imprese anche a molte grandi imprese: tutte quelle fino a 499 dipendenti, che finiscono per rientrare tra i potenziali beneficiari delle garanzie previste dal decreto “Liquidità”.

In questo caso, non vi è alcun riferimento alla normativa europea e si ritiene, pertanto, che il calcolo vada fatto sulla singola azienda, senza tenere conto di imprese collegate o associate.

L’estensione della proroga, prevista all’art. 1, comma 245 , della legge n. 178/2020, stabilisce che la garanzia del Fondo è limitata al 28 febbraio 2021 per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (Mid Cap).



14 settembre 2021
I corrispettivi elettronici sono in continua evoluzione, ed il panorama si è ulteriormente arricchito di possibilità a seguito dell’approvazione delle regole tecniche di collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Adottando, su base assolutamente facoltativa, gli strumenti di incasso evoluto gli esercenti potranno godere di un credito d’imposta per le commissioni bancarie maggiorato rispetto a quello ordinariamente concesso, nonché del riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta concesso a fronte delle spese da sostenere per l’adeguamento a questa ennesima innovazione. Il Provvedimento 6 agosto 2021, n. 211996, ha disposto le regole tecniche da seguire, al fine di consentire il collegamento degli strumenti di incasso con moneta elettronica (POS) ai registratori telematici. Si tratta di un’opzione concessa agli esercenti, e non di un obbligo, che consente di godere di una serie di benefici, sotto forma di credito d’imposta. Il collegamento degli strumenti di incasso (POS) al Registratore Telematico trasformano il registratore in quello che viene definito “ “sistema di incasso evoluto". Tale provvedimento è stato emanato in data 6 agosto 2021, protocollo n. 211996 (Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni). Il provvedimento in oggetto altro non ha disposto se non un rinvio al par. 2.1 delle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e alle relative specifiche tecniche, rinviando eventuali ulteriori modalità a successivi provvedimenti. “Per i Registratori Telematici dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (es. POS), compresi quelli di dimensioni ridotte e portatili, si precisa che le interazioni tra le componenti principali e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale del Registratore Telematico. Inoltre i dispositivi abilitati al trattamento dei pagamenti elettronici possono essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico, rispettando le seguenti condizioni: 1. il dispositivo per il trattamento dei pagamenti elettronici non deve essere vincolato dal sigillo fiscale, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo. In ogni modo deve essere possibile effettuare gli interventi tecnici per ripristinare il funzionamento del solo modulo fiscale, senza il vincolo al ripristino del funzionamento del dispositivo di pagamento; 2. il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve interferire sulle funzioni del modulo fiscale; 3. in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto della componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico; 4. il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (cd. “operazione atomica”); 5 il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici può utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento; 6. in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici, ancorché integrato in un unico contenitore, il Registratore Telematico non deve interrompere il proprio funzionamento fiscale; 7. in caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i seguenti dati: a. Data/ora della transazione bancaria (formato: aaaa/mm/gg hh:mm) b. Modalità dell’operazione (on-line oppure off-line) c. Importo dell’operazione d. Codice autorizzativo (codice univoco della transazione) In caso di Registratore Telematico di ridotte dimensioni (cd. palmare), il dispositivo per il pagamento elettronico potrà essere collocato nella parte del Registratore protetta dal sigillo fiscale. Devono comunque essere assicurate le seguenti condizioni: • in fase di esercizio, il guasto del dispositivo per il pagamento elettronico non deve causare l’interruzione della funzionalità del modulo fiscale dell’apparecchio; • in caso di intervento per manutenzione ordinaria o per guasto del modulo fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale del Registratore. I Registratori Telematici di ridotte dimensioni (cd. palmare) possono essere dotati di un unico dispositivo di visualizzazione (display) che permetta la contemporanea visione sia all’operatore sia al cliente, in modo tale che quest’ultimo possa leggere i dati di vendita in modo esauriente e comprensibile. La riparazione, o comunque la disponibilità di un apparecchio funzionante, deve avvenire tempestivamente”. Agli esercenti che adotteranno il collegamento dei sistemi di pagamento ai registratori telematici, verranno riconosciuti dei benefici di natura fiscale, in primis un c redito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici come di seguito illustrato. - Beneficiari : esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi relativi all'anno d’imposta precedente inferiore a 400.000 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. - Misura standard del beneficio: credito d’imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. - Misura maggiorata del beneficio nel caso di adozione di strumenti di incasso evoluti: per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta concesso è pari al 100 per cento delle commissioni. Trattasi di credito d’imposta concesso in regime “de minimis”, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici Con specifico riferimento alle spese sostenute per la transizione ai sistemi di incasso evoluto sono previsti i seguenti crediti di imposta: Acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 (commi 1 e 2): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 10 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, con un massimo di 160 euro per soggetto; acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 3): beneficiari: esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; misura del credito d’imposta: 100 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; 70 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 40 per cento, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro della spesa sostenuta, con un massimo di 320 euro per soggetto. I menzionati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
27 luglio 2021
In sede di conversione in Legge n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, in materia di locazioni di immobili destinati ad attività commerciali, è stata introdotta una disposizione in base alla quale il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. Ciò vale ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’art. 1786 c.c. o all’esercizio di attività teatrali. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Art. 28, comma 1, Legge n. 392/1978 Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenz a. Ad ogni modo, alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare le novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021. Il D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, convertito dalla Legge n. 106/2021, prevede una disposizione volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale. Nello specifico, con l’art. 4-bis viene sostituito l’art. 6-novies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto “Sostegni”, in materia di locazioni non abitative. L’art. 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto “Sostegni-bis”, la disposizione in esame viene integrata con ulteriori previsioni. Nello specifico, viene disposto che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021: - ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, ovvero - non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa. Sarà necessario spiegare cosa si intenda per “misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte” ossia se rientra in tale novero anche il bonus affitti immobili non abitativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”. La rinegoziazione del contratto riguarda, in particolare, i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente. Si deve trattare di attività sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l’8 marzo 2020. Ad ogni modo, i contorni operativi della misura appaiono piuttosto incerti. Sempre in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale si segnala un apposito disegno di Legge, concernente la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (Proposta di legge C. 2763-A). Tuttavia la proposta di Legge, ad oggi, risulta del tutto accantonata. Così come da reiezione riportata nel bollettino della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo (X) del 16 giugno scorso.
16 luglio 2021
È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73). In particolare: - la norma citata ha introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19; - il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021; possono usufruirne: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast; Inoltre sono ammesse le seguenti spese: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; La comunicazione contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il modello approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 15 luglio 2021, n. 191910/2021. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 12 novembre 2021; Il credito d’imposta può essere utilizzato: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; - in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto 6.
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